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regolamento pesca rieti 2019

2. 4. Il presente articolo si applica senza pregiudizio delle disposizioni più rigorose adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui la Comunità è parte contraente. L’accettazione di certificati di cattura convalidati da un determinato Stato di bandiera ai fini del presente regolamento è subordinata alla condizione che la Commissione abbia ricevuto una notifica in cui lo Stato di bandiera attesti che: dispone di un dispositivo nazionale destinato a garantire l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di gestione applicabili ai propri pescherecci; le sue autorità pubbliche sono abilitate a certificare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura e a verificare i certificati stessi su richiesta degli Stati membri. La Commissione notifica agli Stati di bandiera i cui pescherecci sono stati identificati a norma del paragrafo 1 una richiesta formale di indagine sulla presunta pesca INN delle navi battenti la loro bandiera interessate. about 10 months ago. Le verifiche possono consistere, in particolare, nell’esame dei prodotti, nella verifica dei dati contenuti nelle dichiarazioni e dell’esistenza e dell’autenticità dei documenti, nell’esame della contabilità degli operatori e di altre scritture, nell’ispezione dei mezzi di trasporto, compresi i container, e dei luoghi di magazzinaggio e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili, oltre alle ispezioni dei pescherecci in porto a norma del capo II. La Commissione accorda ai paesi terzi interessati tempo e mezzi adeguati per rispondere alla notifica, nonché un termine ragionevole per porre rimedio alla situazione. Spetta al Consiglio adottare misure commerciali nei confronti di altri Stati. Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, gli Stati membri cooperano tra di loro e con i paesi terzi e adottano tutte le misure appropriate conformemente al diritto nazionale e comunitario al fine di identificare i cittadini che coadiuvano o praticano la pesca INN. Importazione indiretta di prodotti della pesca. (9)  Regolamento (CE) n. 1936/2001 del Consiglio, del 27 settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263 del 3.10.2001, pag. La Commissione notifica agli Stati membri di bandiera i cui pescherecci sono stati identificati a norma del paragrafo 1 una richiesta formale di indagine sulla presunta pesca INN delle navi battenti la loro bandiera interessate. or. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione si basa principalmente sull’esame delle misure adottate dai paesi terzi in relazione: alla pesca INN ricorrente e debitamente documentata, svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini, o da pescherecci che operano nelle loro acque marittime o utilizzano i loro porti; oppure. La Commissione pubblica nel proprio sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei sistemi di documentazione delle catture riconosciuti a norma dell’articolo 13 e lo aggiorna regolarmente. I comandanti o i loro rappresentanti sono ritenuti responsabili dell’accuratezza di tali dichiarazioni. Il Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, decide su un elenco di paesi terzi non cooperanti. Parere espresso previa consultazione non obbligatoria. 105 DECISIONI * 1. Per importare i prodotti della pesca facenti parte di un’unica spedizione trasportati nella stessa forma nella Comunità da un paese terzo che non è lo Stato di bandiera l’importatore presenta alle autorità dello Stato membro importatore: il o i certificati di cattura convalidati allo Stato di bandiera; prove documentate del fatto che i prodotti della pesca non hanno subito operazioni diverse da quelle di scarico e di ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a garantirne la conservazione nello stato originario e sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità competenti di tale paese terzo. 1. 1. ), Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2091 della Commissione del 28 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( I funzionari incaricati dell’ispezione («funzionari») hanno la facoltà di esaminare tutte le zone, i ponti e i locali pertinenti del peschereccio, le catture (trasformate o meno), le reti e gli altri attrezzi, le attrezzature e tutti i pertinenti documenti che reputano necessario verificare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di gestione e di conservazione applicabili. Elenco dei prodotti cui non si applica la definizione di «prodotti della pesca» di cui all’articolo 2, punto 8, Prodotti dell’acquicoltura ottenuti da avannotti o larve, Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, vivi, freschi o refrigerati, Ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati, Altre conchiglie dei pellegrini, fresche o refrigerate, Certificato di cattura della Comunità europea e certificato di riesportazione, Contenuto delle notifiche dello Stato di bandiera ai sensi dell’articolo 20. 1. È quindi giustificato che la Comunità autorizzi le operazioni di trasbordo unicamente se effettuate nei porti designati degli Stati membri, nei porti dei paesi terzi fra pescherecci comunitari o fuori delle acque comunitarie fra pescherecci comunitari e pescherecci registrati come imbarcazioni a cura di un’organizzazione regionale di gestione della pesca. 1. 6. I documenti di cattura ed eventuali documenti connessi, convalidati conformemente ai sistemi di documentazione delle catture adottati da un’organizzazione regionale di gestione della pesca e riconosciuti conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, sono accettati come certificati di cattura per i prodotti della pesca provenienti da specie cui si applicano tali sistemi di documentazione delle catture e sono soggetti agli obblighi di controllo e di verifica spettanti allo Stato membro importatore ai sensi degli articoli 16 e 17 e alle disposizioni previste all’articolo 18 in materia di diniego di importazione. Gli Stati membri possono trasmettere sistematicamente alla Commissione qualsiasi altra informazione che potrebbe essere pertinente ai fini dell’elaborazione dell’elenco comunitario delle navi INN. Le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 possono comprendere, in particolare: il divieto, per i pescherecci autorizzati a pescare e battenti bandiera del paese terzo considerato, di accedere ai porti degli Stati membri, salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà di cui all’articolo 4, paragrafo 2, per i servizi strettamente necessari per rimediare a tali situazioni; il divieto, per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, di effettuare operazioni di pesca congiunte con le navi battenti bandiera del paese terzo considerato; il divieto, per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, di pescare nelle acque marittime soggette alla giurisdizione del paese terzo considerato, senza pregiudizio delle disposizioni stabilite negli accordi bilaterali nel settore della pesca; il divieto di rifornire di pesci vivi gli impianti di acquicoltura situati nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato considerato; il divieto di immettere pesci vivi catturati da pescherecci battenti bandiera del paese terzo considerato negli impianti di acquicoltura situati nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato membro. Le norme comunitarie e, in particolare, il titolo II del regolamento (CEE) n. 2847/93, istituiscono un sistema organico per il controllo della legalità delle catture praticate dai pescherecci comunitari. La riesportazione di prodotti importati a titolo di un certificato di cattura a norma del presente capo è autorizzata previa convalida della parte «riesportazione» del certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro da cui deve essere effettuata la riesportazione o di una copia di esso allorché i prodotti della pesca da riesportare rappresentano una parte dei prodotti importati. 1 Inoltre, se la presunta violazione ha avuto luogo nelle acque di un paese terzo, lo Stato membro di approdo collabora altresì con lo Stato costiero nello svolgimento delle indagini e, se del caso, applica le sanzioni previste dalla legislazione di detto Stato membro di approdo a condizione che, in conformità del diritto internazionale, detto Stato costiero abbia esplicitamente convenuto di trasferire la sua giurisdizione. Sat, Nov 9 UTC+01 at Sant'Arcangelo di Romagna. 3. Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento entro il 30 aprile dell’anno civile successivo. 2. offenders will be moved away. Community See All. Inoltre, le organizzazioni regionali di gestione della pesca, con il sostegno attivo della Comunità, hanno stabilito una serie di misure volte a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Chiunque ha il diritto di ricorrere contro le decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 3 quando esse lo riguardino. Notifiche dello Stato di bandiera e cooperazione con paesi terzi. 2. (8)  Regolamento (CE) n. 1447/1999 del Consiglio, del 24 giugno 1999, recante l’elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (GU L 167 del 2.7.1999, pag. L’esportazione di catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro è subordinata alla convalida di un certificato di cattura da parte delle autorità competenti dello Stato membro, conformemente a quanto stabilito all’articolo 12, paragrafo 4, se necessario nel quadro della cooperazione di cui all’articolo 20, paragrafo 4. 3. Gli Stati membri designano i porti o i luoghi in prossimità della costa in cui sono consentiti gli sbarchi o i trasbordi di prodotti della pesca e i servizi portuali previsti all’articolo 4, paragrafo 2. È vietata l’importazione nella Comunità di prodotti della pesca provenienti da pesca INN, non dichiarate e non regolamentate. 5. Se avvista un altro peschereccio impegnato nelle attività di pesca di cui al paragrafo 2, il comandante di un peschereccio comunitario o di un paese terzo può provvedere, per quanto possibile, a raccogliere il maggior numero di informazioni su tale avvistamento, tra cui: il nome e la descrizione del peschereccio; l’indicativo di chiamata del peschereccio; il numero di immatricolazione e, se del caso, il numero Lloyd’s/IMO del peschereccio; la posizione (latitudine, longitudine) del peschereccio al momento della prima identificazione; la data/ora UTC della prima identificazione; una o più fotografie del peschereccio a prova dell’avvistamento; eventuali altre informazioni pertinenti sulle attività osservate del peschereccio in questione. Castagnamo. da una copia del o dei certificati di cattura originali qualora parti delle catture in questione siano state utilizzate per la trasformazione dei prodotti della pesca esportati in un’unica spedizione. La Commissione radia dall’elenco comunitario delle navi INN, secondo la procedura di cui all’articolo 54, paragrafo 2, i pescherecci per i quali lo Stato di bandiera dimostri che: non hanno praticato alcuna pesca INN che ne ha determinato l’iscrizione nell’elenco; oppure. MISURE APPLICABILI AI PESCHERECCI E AGLI STATI CHE PARTECIPANO ALLA PESCA INN, Misure applicabili ai pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN. Provinciali - Regolamento e Risultati,Italiani - Regolamento e Risultati,Italiani Over 55 - Regolamento e Risultati,Calendario Surfcasting 2019 Crazy Water Team Surfcasting; Forum; Gare; Fipsas. Le sanzioni previste al presente capo possono essere accompagnate da altre sanzioni o misure, tra cui in particolare: il sequestro del peschereccio coinvolto nell’infrazione; l’immobilizzazione temporanea del peschereccio; la confisca di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca vietati; la sospensione o la revoca dell’autorizzazione di pesca; la riduzione o la revoca dei diritti di pesca; l’esclusione temporanea o permanente dal diritto di ottenere nuovi diritti di pesca; il divieto temporaneo o permanente di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche; la sospensione o la revoca dello status di operatore economico riconosciuto concesso a norma dell’articolo 16, paragrafo 3. REGOLAMENTO CACCIA AL CINGHIALE STAGIONE VENATORIA 2020-2021 Regolamento - consulta o scarica il file Istanza per ammissione in ZPS Istanza iscrizione squadra in ZPS Istanza autorizzazione battuta in ZPS Istanza iscrizione squadra fuori ZPS Istanza autorizzazione squadra fuori ZPS Scheda giornaliera ELENCHI PROVVISORI DEI CACCIATORI AMMESSI IN ZPS PELORITANI PER LA CACCIA IN … #Valorizziamo il patrimonio artistico e la cultura. Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, gli Stati membri prendono opportuni provvedimenti, conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nei confronti dei cittadini identificati che coadiuvano o praticano pesca INN. Per esercitare l'esercizio di pesca bisogna munirsi di tesserino. Il 15/01/2018 la Regione Lombardia ha approvato un nuovo regolamento di pesca abrogando la vecchia normativa del 22/05/2003. Ai fini del paragrafo 1, ogni Stato membro adotta, conformemente al diritto comunitario, provvedimenti atti a garantire l’efficacia del regime. In considerazione del suo campo di applicazione limitato, il presente regolamento deve essere attuato sulla base e a complemento del regolamento (CEE) n. 2847/93, che istituisce il quadro di riferimento per il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca nell’ambito della politica comune della pesca. La Commissione tiene un registro degli Stati membri e delle loro autorità competenti notificate a norma del presente capo. Il presente regolamento rafforza quindi le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93 concernenti le ispezioni in porto dei pescherecci di paesi terzi, che sono ora abrogate e sostituite dal regime di ispezione in porto istituito dal capo II del presente regolamento. La Commissione chiede agli Stati di bandiera che hanno pescherecci iscritti nell’elenco comunitario delle navi INN: di notificare agli armatori dei pescherecci l’iscrizione delle medesime nell’elenco comunitario delle navi INN, i motivi che la giustificano e le conseguenze che ne derivano, quali previste all’articolo 37; nonché. Ai fini di una verifica, le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere l’assistenza delle autorità competenti dello Stato di bandiera o di un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14. Il certificato di cattura contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato nell’allegato II ed è convalidato da un’autorità pubblica dello Stato di bandiera abilitata ad attestare l’esattezza delle informazioni. 1. Esportazione delle catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. 23 check-ins. Tali disposizioni prevalentemente affermano il principio in base al quale tutti gli Stati sono tenuti ad adottare misure adeguate per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine e a prestarsi reciproca collaborazione a tale scopo. Prima di iscrivere un peschereccio nell’elenco comunitario delle navi INN, la Commissione trasmette all’armatore e, se del caso, all’operatore del peschereccio considerato una motivazione dettagliata della prevista iscrizione, corredata di tutti gli elementi che suffragano il sospetto di una sua partecipazione alla pesca INN. In tal caso: la richiesta di assistenza deve specificare le ragioni che inducono le autorità competenti dello Stato membro in questione a nutrire dubbi fondati sulla validità del certificato, delle dichiarazioni ivi contenute e/o sulla conformità dei prodotti alle misure di conservazione e di gestione. 2. Si presume che un peschereccio sia impegnato nella pesca INN se risulta che, in violazione delle misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona in cui ha esercitato tali attività: ha pescato senza essere in possesso di una licenza, di un’autorizzazione o di un permesso in corso di validità, rilasciato dallo Stato di bandiera o dallo Stato costiero competente; oppure, non ha rispettato gli obblighi in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture o dei dati connessi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, o le notifiche preventive di cui all’articolo 6; oppure, ha pescato in una zona di divieto, durante un periodo di divieto, senza disporre di un contingente o dopo aver esaurito il contingente o al di là della profondità consentita; oppure, ha praticato la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata, oppure, ha utilizzato attrezzi da pesca non autorizzati o non conformi; oppure, ha falsificato o occultato le sue marcature, la sua identità o la sua immatricolazione; oppure, ha occultato, manomesso o eliminato elementi di prova relativi a un’indagine; oppure, ha ostacolato l’attività dei funzionari nell’esercizio delle loro funzioni di controllo del rispetto delle vigenti misure di conservazione e di gestione o quella degli osservatori nell’esercizio delle loro funzioni di sorveglianza del rispetto delle norme comunitarie applicabili; oppure, ha imbarcato, trasbordato o sbarcato pesci di taglia inferiore alla taglia minima in violazione della normativa in vigore; oppure, ha effettuato trasbordi o partecipato a operazioni di pesca congiunte con pescherecci sorpresi a esercitare pesca INN ai sensi del presente regolamento, in particolare con quelli incluse nell’elenco comunitario delle navi INN o nell’elenco delle navi INN di un’organizzazione regionale per la pesca, o ha prestato assistenza o rifornito tali navi; oppure, ha esercitato, nella zona di competenza di un’organizzazione regionale per la pesca, attività di pesca non conformi alle misure di conservazione e di gestione di tale organizzazione, o che violano tali misure, e batte bandiera di uno Stato che non è parte di tale organizzazione o non coopera con essa come stabilito da tale organizzazione; oppure. È opportuno rafforzare le norme comunitarie che disciplinano l’accesso dei pescherecci battenti bandiera di paesi terzi ai porti della Comunità, al fine di garantire il controllo della legalità dei prodotti della pesca sbarcati dai suddetti pescherecci. Qualora le specie in questione formino oggetto di un sistema di documentazione delle catture di un’organizzazione regionale di gestione della pesca, riconosciuto ai sensi dell’articolo 13, la dichiarazione può essere sostituita dal certificato di riesportazione di tale sistema di documentazione delle catture, a condizione che il paese terzo di trasformazione abbia adempiuto adeguatamente ai suoi obblighi di notifica. Se nel luogo di entrata nel territorio della Comunità i prodotti della pesca sono vincolati a un regime di transito e trasportati in un’altra località del medesimo Stato membro nella quale sono vincolati ad altro regime doganale, detto Stato membro può applicare le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 nel luogo di entrata o in quello di destinazione. Se in base all’esito delle verifiche effettuate ai sensi del paragrafo 1 stabilisce che i dubbi fondati che hanno motivato la notifica di allarme non sussistono più, la Commissione provvede senza indugio: a pubblicare nel suo sito Internet e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una notifica che annulla la notifica di allarme precedente; ad informare dell’annullamento lo Stato di bandiera e, se del caso, il paese terzo diverso dallo Stato di bandiera di cui all’articolo 14; nonché. Il certificato di cattura convalidato è presentato dall’importatore alle autorità competenti dello Stato membro in cui il prodotto deve essere importato; tale formalità è espletata almeno tre giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo al luogo di entrata nel territorio della Comunità. È opportuno stabilire le condizioni, la procedura e la frequenza secondo le quali gli Stati membri devono svolgere attività di controllo, ispezione e verifica, in base alla gestione del rischio. ELEZIONI PROVINCIALI 2019 Rinnovo componenti del Consiglio Provinciale . Per ovviare all’assenza di un’azione efficace degli Stati di bandiera nei confronti dei loro pescherecci figuranti nell’elenco comunitario delle navi INN e limitare il proseguimento delle attività di pesca da questi esercitate, gli Stati membri dovrebbero applicare misure adeguate nei confronti di tali pescherecci. 2. 1. Gli Stati membri cui sono destinate le importazioni dei prodotti dovrebbero essere in grado di verificare la validità dei certificati di cattura che accompagnano le partite e di rifiutare l’importazione in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento in relazione al certificato di cattura. I criteri in base ai quali le autorità competenti di uno Stato membro concedono ad un importatore lo status di «operatore economico riconosciuto» comprendono: lo stabilimento dell’importatore nel territorio di detto Stato membro; un numero e un volume di operazioni d’importazione sufficiente a giustificare l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 2; riscontri di osservanza dei requisiti delle misure di conservazione e gestione; un sistema soddisfacente di gestione dei dati commerciali e, se del caso, dei dati sul trasporto e sulla trasformazione, che consenta i controlli e le verifiche adeguate da effettuare ai fini del presente regolamento; l’esistenza di agevolazioni per la condotta di detti controlli e verifiche; se del caso, standard pratici di competenza o qualifiche professionali in relazione diretta con le attività svolte; nonché. 3. L’armatore o, se del caso, l’operatore di un peschereccio iscritto nell’elenco comunitario delle navi INN può presentare alla Commissione una domanda di revisione dello status della nave in caso di inazione dello Stato di bandiera in relazione al disposto del paragrafo 1. Successivamente, dovrete equipaggiare la Canna da Pescaal posto dell'arma, e una volta fatto, cliccate col tasto destro su un'esca per fissarla all'amo. Posted on 15/10/2019, 08:34 [notificata con il numero C(2019) 8092] 1. Gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave. I comandanti dei pescherecci di paesi terzi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti dello Stato membro di cui intendono utilizzare i porti o i luoghi di sbarco designati, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di seguito indicate: nome del porto designato di destinazione e scopo dello scalo, dello sbarco, del trasbordo o dell’accesso ai servizi; autorizzazione di pesca o, se del caso, autorizzazione ad appoggiare operazioni di pesca o a trasbordare i prodotti della pesca; quantitativi di ciascuna specie detenuta a bordo o, se del caso, una relazione negativa; zona o zone in cui le catture sono state effettuate o in cui è avvenuto il trasbordo (acque comunitarie, zone soggette alla giurisdizione o alla sovranità di un paese terzo o in alto mare); quantitativi da sbarcare o da trasbordare per ogni specie. 2. 4. 7. 2. 2. La cooperazione di cui al paragrafo 4 non costituisce un prerequisito per l’applicazione del presente capo alle importazioni provenienti da catture effettuate da pescherecci battenti bandiera di qualsivoglia Stato. 1. 4. Create New Account. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: «pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata» o «pesca INN»: attività di pesca illegali, non dichiarate o non regolamentate; praticate da pescherecci nazionali o stranieri nelle acque marittime soggette alla giurisdizione di uno Stato, senza l’autorizzazione di tale Stato o in violazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari; praticate da pescherecci battenti bandiera di Stati che sono parti contraenti di un’organizzazione regionale di gestione della pesca competente, operanti in violazione delle misure di conservazione e di gestione adottate da tale organizzazione, dotate di carattere vincolante per gli Stati in questione, o in violazione di disposizioni pertinenti del diritto internazionale applicabile; oppure. Il costo di magazzinaggio è a carico degli operatori. Radiazione dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti. 5. Registrazione delle operazioni di sbarco o trasbordo. In caso di infrazione grave reiterata entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a otto volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l’infrazione grave. il peschereccio considerato, il suo armatore o il suo operatore non hanno alcun contatto operativo o finanziario, diretto o indiretto, con altra nave, altro armatore o altro operatore per i quali si sospetti o sia stata confermata la partecipazione alla pesca INN. Salvo in caso di forza maggiore o di difficoltà, i pescherecci INN battenti bandiera di un paese terzo non sono autorizzati ad accedere ai porti degli Stati membri. Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un’infrazione grave o le persone giuridiche ritenute responsabili di un’infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. 4. ), Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2094 della Commissione del 29 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive benfluralin, dimossistrobina, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl e pyraclostrobin (

Passo Carrabile Sori Prato, Santuario Madonna Di Caravaggio, General Grievous Before Cyborg, Sindaco Di Ostra, Castello Chiola Proprietà, Macchinari Per Dimagrire A Casa, Glovo Come Funziona, Come Attirare Il Ragazzo Che Ti Piace, Soprannomi Per Nicole,

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